Cambiale protestata, come ci si comporta?

cambiale protestata cosa fare Quando si è beneficiari di titoli insoluti come le cambiali, capita spesso di trovarsi in difficoltà perché non si sa mai quale comportamento adottare per non perdere del tutto la somma dovuta. Una cambiale protestata è un titolo insoluto e come tale ha lo stesso potere esecutivo di una sentenza del tribunale, quindi potete farla valere a tutti gli effetti di legge. Quando ci si trova innanzi ad una cambiale non pagata bisogna per prima cosa protestare la cambiale in questione entro e non oltre le 48 ore che partono dalla data dell'ultimo giorno di validità del titolo.
Per ufficializzare la protesta della cambiale è necessario che tutti gli incartamenti vengano presentati da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Protestare una cambiale è decisamente importante perché oltre a recuperare i soldi non percepiti si ha la possibilità ricevere anche gli interessi maturati dalla data di scadenza fino al giorno in cui avviene il pagamento. Il debitore in questo modo con l'atto del protesto risulterà presente nel bollettino dei protestati cambiari alla Camera di Commercio, questo farà in modo che altri futuri creditori sapranno che il soggetto che si ha di fronte, in passato, non è stato un buon pagatore; il debitore comunque una volta saldato tutti i propri debiti potrà essere cancellato da questo elenco solamente se presenta all'ufficio competente la copia di tutti i versamenti effettuati. Una volta che il notaio o l'ufficiale giudiziario ha presentato il protesto si da inizio alla fase del recupero crediti; innanzitutto prima di procedere col pignoramento dei bene al debitore verrà dato un ultimatum di dieci giorni per effettuare il pagamento, al termine dei dieci giorni si procederà come di consueto con il pignoramento dei beni dello stesso fino a raggiungere l'importo che andava restituito, il tutto venduto all'asta e i soldi ricavati verranno disposti nei confronti del creditore, solo in questo modo il debito verrà automaticamente estinto.

Se non intendiamo procedere col protestare la cambiale si ha la possibilità comunque di utilizzare il potere di esigibilità della stessa che è valido per tre anni. Una soluzione alternativa al protesto della cambiale è quella di attivare un regolare processo civile nel quale il tribunale si pronuncerà disponendo le modalità di pagamento tutelando cosi anche il creditore, garantendo al contempo una sicurezza del recupero della somma di denaro a lui dovuta.

IMU: Novità per il 2013

novità imu 2013 Questi giorni si sente parlare sempre più spesso in TV di IMU, imposta municipale unica, in particolare quest'ultimo periodo ci sono state delle diatribe tra i politici proprio per prendere delle decisioni imminenti, finalmente sembra che una decisione è stata presa, l'IMU sulle prime case è stata per il momento sospesa. Nel dettaglio il Governo ha congelato e quindi sospeso il pagamento dell'IMU sulla prima casa, sui terreni, fabbricati rurali e su tutte le unità immobiliari che appartengono a cooperative edilizie a proprietà indivisa che sono destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Per rientrare nell'attuale sospensione quindi è necessario che l'appartamento sia adibito ad abitazione principale insieme anche alle pertinenze, quest'ultime devono avere però ognuna una categoria catastale diversa, per esempio cantina (C/2), box (C/6), soffitta (C/7). Non sono escluse però da questa sospensione tutte le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o palazzi di pregio o interesse artistico.
Vediamo ora le principali novità per l'IMU 2013, si ricorda che:
- Non è stata approvata nessuna sospensione per tutte quelle case donate in uso gratuito ai propri familiari, quest'ultime saranno considerate come anche nel 2012 seconde case
- L'abitazione principale anche se affittata può essere esonerata dal pagamento dell'IMU a patto che il proprietario dell'immobile abbia la residenza in quell'abitazione e ci abiti veramente
- Nel caso in cui fosse presente una separazione tra i coniugi, uno dei due è considerato soggetto passivo, cioè colui che ha il possesso dell'abitazione
- Viene considerata un'unica casa o meglio un'unica abitazione principale per i coniugi residenti in abitazioni differenti, a meno che non vi sia una residenza in comuni differenti.

Per quanto riguarda le seconde case invece resta confermato almeno per ora la scadenza del 17/06/2013, tutti i cittadini possessori di più immobili dovranno versare il 50% di tasse a meno che i comuni non abbiano già preso decisioni certe per le nuove aliquote. Si ricorda che non sono esonerati al pagamento dell'IMU tutti i cittadini che possiedono anche come prima casa i seguenti immobili aventi categorie catastali quali A/1, A/8, A/9. Se il governo entro il 31 Agosto 2013 non adotta nuove riforme troverà applicazione la normativa vigente e tutti i contribuenti dovranno pagare l'IMU entro il 16/09/2013.

Modello 730 Integrativo, come e dove presentarlo

730 integrativo Quando si presenta la dichiarazione dei redditi capita a volte di commettere degli errori, sia da parte del contribuente che precompila il modello 730, sia da parte del C.A.F o del commercialista che elabora la dichiarazione. Come per ogni cosa c'è un rimedio, in questo caso è possibile apportare delle variazioni alla propria dichiarazione dei redditi inviando tramite l'ente preposto un modello 730 integrativo o presentando il modello Unico. Nello specifico, è possibile fare il modello 730 integrativo solamente nel caso in cui le modifiche da apportare generano un maggior rimborso per il contribuente o anche nel caso in cui ci sia una variazione del sostituto d'imposta. Il modello 730 integrativo deve quindi essere presentato solamente se si verificano i seguenti casi:
- Cambio del sostituto d'imposta
- Modifica dei dati del sostituto d'imposta
- Omissione di spese detraibili
- deducibili che generano al contribuente un maggior rimborso
Possiamo quindi dire che in tutti i casi sopra elencati vi è un errore o un omissione che è ai danni del contribuente. Compilare il modello 730 integrativo è semplicissimo, è necessario indicare nel frontespizio del modello il codice 1 se ci sono variazioni all'interno del modello 730, come per esempio un omissione per dimenticanza di una spesa medica consistente o ancora altre spese detraibili; se la modifica da fare riguarda la variazione o il cambio del sostituto d'imposta è necessario allora indicare il codice 2 che troviamo sempre nel frontespizio del modello 730. Il modello 730 integrativo solitamente deve essere presentato ed inviato entro e non oltre il 25 Ottobre di ogni anno, salvo modifiche; l'ulteriore credito e quindi rimborso verrà effettuato dal sostituto d'imposta nel mese di Dicembre, entro comunque la fine dell'anno. Non si può presentare il modello 730 integrativo ed è necessario presentare il modello Unico se l'errore o l'omissione genera un minor rimborso o un maggior debito per il contribuente e quindi il danno è nei confronti dell'erario. E' possibile quindi apportare tutte le dovute correzioni attraverso il Modello unico e pagare la differenza dovuta all'erario attraverso il modello di pagamento F24, da presentare in banca o in posta entro i tempi stabiliti, questo per evitare di incorrere in future sanzioni.

Denunciare Affitto in Nero: Cosa rischia il proprietario

denunciare affitto in nero Affittare una casa in nero, senza un regolare contratto di affitto, oltre che a risparmiare ed evadere le tasse vuol dire anche rischiare di prendersi una denuncia da parte dell'inquilino. Molto spesso capita che l'inquilino e il proprietario dell'immobile prendano un accordo e insieme decidono di non registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate; in questo modo il proprietario dell'appartamento eviterà di dichiarare e di pagare le tasse mentre l'inquilino paga sicuramente un canone di locazione mensile inferiore a quello che avrebbe pagato se il contratto d'affitto fosse stato registrato.
Succede però alle volte che l'inquilino e il proprietario non si trovino d'accordo su questo punto, l'unica cosa da fare per l'inquilino è quella di denunciare questa situazione del tutto illegale. Denunciare un affitto in nero è ora possibile, sono previste diverse vantaggiose agevolazioni che danno la possibilità all'inquilino di pagare meno canone mensile di quello dovuto. Nello specifico, con il decreto legislativo 23/2011 articolo 3, comma 8 e 9, i proprietari che avevano affittato il proprio immobile senza un regolare contratto, potevano, entro il 6 Giugno 2011, usufruire della cedolare secca e registrare di conseguenza il contratto di locazione. 

Successivamente a questa data, tutti i gli inquilini ancora in nero hanno la possibilità di denunciare il proprietario dell'immobile e rivolgersi ad un avvocato dell'unione inquilini. Per denunciare un affitto in nero è necessario che l'inquilino dimostri che effettivamente in quella casa ci abita, saranno necessarie copie mensili dei bonifici, quietanze, copie delle bollette intestate a nome dell'inquilino. Una volta presentata la denuncia si attiverà una procedura particolare che da la possibilità all'inquilino che ha denunciato il proprietario di casa, di pagare molto meno il canone mensile della locazione; nello specifico l'inquilino che denuncia l'affitto in nero, ha la possibilità di godere di un regime fiscale davvero vantaggioso, che prevede una durata minima del contratto pari a 4 anni, prorogabile poi per altri 4, pagando un canone davvero minimo.
In questo modo il proprietario dell'immobile verrà punito in quanto l'inquilino pagherà un canone annuo pari a 3 volte la rendita catastale dell'appartamento, dunque ricordate che affittare un immobile in nero non conviene a nessuna delle due parti ed il proprietario può rischiare veramente grosso dunque attenzione!

Modello Unico 2013: Chi deve presentarlo

chi deve presentare modello unico In molti sanno che questo è un periodo molto intenso per tutti i contribuenti che si trovano a dover fare i conti con le proprie dichiarazioni dei redditi. Il modello unico persone fisiche è, in sostanza, abbastanza simile al modello 730, ci sono delle piccole differenze, vediamo insieme quali.
Al momento il Modello Unico è il modello più completo in assoluto e può sostituire perfettamente il modello 730, quest'ultimo risulta essere più completo nella forma e nel contenuto, permette infatti di effettuare più dichiarazioni fiscali contemporaneamente. Come detto il modello unico presenta delle sostanziali differenze dal Modello 730, quest'ultimo permette a tutti i contribuenti che sono lavoratori dipendenti o pensionati di ricevere il rimborso o versare le imposte direttamente dal proprio stipendio o pensione, vengono quindi effettuate le trattenute o erogati rimborsi in automatico; il Modello Unico invece, prevede che il versamento delle imposte sia versato con appositi modelli di pagamento chiamati F24, per questo motivo, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mano, pagando quindi le imposte direttamente allo sportello o tramite il proprio conto online, per quel che riguarda invece i rimborsi c'è da precisare che quest'ultimi non verranno corrisposti nella stessa annualità in cui si presenta la dichiarazione dei redditi ma bisognerà quindi chiedere il rimborso o 'congelare' il credito e portarlo nella successiva dichiarazione dei redditi, nella speranza di trovare un impiego e di poter riprendere quindi i soldi l'anno successivo; se viene richiesto il rimborso invece bisogna sapere che il credito maturato nei confronti dell'erario verrà corrisposto dopo qualche anno, tramite apposita comunicazione.

Sono tenuti alla presentazione del Modello Unico tutte quei soggetti che sono obbligati a presentare anche: 
- Dichiarazione Iva
- Dichiarazione Irap
- Modello 770 ordinario e semplificato

Inoltre devono presentare il Modello Unico anche tutti i contribuenti che percepiscono un reddito di impresa come per esempio la partecipazione in società, devono presentare il Modello unico anche i titolari di partita Iva.
Il Modello unico viene trasmesso per via telematica dagli intermediari che possono essere C.A.F e professionisti, al contrario devono presentare il Modello Unico cartaceo :
- I contribuenti che hanno redditi dichiarabili anche con il modello 730 ma che non possono farlo perché al momento non possiedono un sostituto d'imposta o ancora meglio non sono titolari di pensione
- I contribuenti che in aggiunta al Modello 730 devono dichiarare anche immobili all'estero, plusvalenze di natura finanziaria, investimenti all'estero o comunicazioni dell'amministratore di condominio
- I contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di parenti deceduti.

Per tutti i contribuenti tenuti alla presentazione telematica del Modello Unico si ricorda che la scadenza è fissata per il 30 settembre, chi invece, al contrario, deve presentare in forma cartacea la dichiarazione può farlo dal 2 Maggio al 30 Giugno compreso.

Detrazione Canone di Locazione per Studenti Fuori Sede

studenti fuori sede detrazione affitto E' possibile portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi il contratto di locazione stipulato appositamente per i studenti fuori sede. Tutti gli studenti universitari quindi, possono usufruire delle agevolazioni previste dal nostro sistema tributario e detrarre il 19% per l'affitto pagato nella città in cui si studia e in cui è ubicata l'università.

In particolare i canoni di locazione devono rispettare alcune normative, in particolare devono essere: 
- contratti d'affitto stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 del Dicembre 1998 n. 431 e le successive modificazioni
- contratti di ospitalità ovvero quei contratti stipulati con gli appositi enti per il diritto allo studio, università o enti vari senza scopo di lucro.

Uno studente può essere considerato fuori sede se dista dal proprio comune di residenza almeno 100 km, per poter fruire della detrazione del 19% l'università deve essere distante almeno 100 km dal comune di residenza e l'abitazione comunque in qualsiasi caso non deve essere nello stesso comune da quello in cui si risiede.
Il limite massimo da portare in detrazione ed indicare nel proprio modello 730 per i canoni di locazione per studenti fuori sede è pari a 2633 euro.
Per quel che riguarda invece il subaffitto possiamo dire con estrema certezza che la detrazione non spetta, non è quindi prevista, mentre invece è prevista per i contratti di locazione regolarmente registrati. Ovviamente le detrazione va in relazione ai canoni di locazione effettivamente pagati, e di conseguenza il beneficio è subordinato all'effettivo pagamento del canone stesso.
Le detrazioni del canone di locazione relative al pagamento dell'affitto per l'anno precedente vanno inserite nel quadro E del modello 730 nel rigo E17, E18 e E19 nella voce altre spese, in questo campo va poi inserito l'apposito codice che riguarda proprio la detrazione per il canone di locazione per i studenti fuori sede che corrisponde al numero 18.

Bisogna prestare molta attenzione a non mettere questo importo nel rigo E13 che riguarda invece le spese sostenute per l'istruzione, in quel campo andranno solamente inserite le spese sostenute per l'iscrizione e per il pagamento delle tasse universitarie. Si ricorda altresì che tale detrazione pari al 19% spetta anche se queste spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, nel caso in cui un figlio sia a carico al 50% di tutti e due i genitori l'importo da indicare nel proprio modello 730 sarà esattamente la metà del limite massimo detraibile ovvero 2633 euro.

Le erogazioni liberali nel modello 730

modello 730 erogazioni liberali Sono previste delle agevolazioni fiscali per tutti quei contribuenti che nel corso dell'anno precedente hanno effettuato delle erogazioni liberali a favore di ONLUS, ONG ovvero le organizzazioni non governative, le fondazioni, gli istituti religiosi ma anche partiti e movimenti politici, rientrano altresì in questa categoria anche le donazioni effettuate per le popolazioni colpite da eventi di calamità.
Il nostro sistema tributario permette di detrarre o dedurre dal reddito le erogazioni liberali, questi due modi diversi di agevolazione hanno delle caratteristiche ben precise. Si parla di detrazioni fiscali quando quest'ultime incidono in percentuale sull'imposta lorda, diminuendo così l'imposta che si deve effettivamente pagare; si parla invece di deduzione quando gli oneri deducibili ovvero le spese sostenute che rientrano in questa categoria vengono dedotte direttamente dal reddito complessivo del contribuente, sul quale si calcola l'imposta lorda.

Ci sono casi in cui queste agevolazioni spettano entrambi, ed è il contribuente in questo caso che ha la facoltà di scegliere qual è la forma più conveniente. Le erogazioni liberali deducibili dal reddito sono: 
- Erogazioni liberali donate per le ONLUS
- Fondazioni o associazioni, ad esempio quelle per la valorizzazione di beni di interesse storico artistico o per la promozione di attività per la ricerca scientifica, il tutto è deducibile nella misura del 10% del proprio reddito complessivo e non oltre comunque i 70˙000 euro
- Erogazioni in denaro per le associazioni di promozione sociale chiamate anche APS
- Istituzioni religiose, per un importo massimo di 1032,91 euro
- Erogazioni alle università e partiti politici
- Erogazioni liberali per le ONG Le erogazioni liberali detraibili nella misura del 19% invece possono essere detratte nella propria dichiarazione dei redditi; come detto queste erogazioni possono essere anche dedotte dal reddito ma ci sono casi in cui non è prevista questa scelta, questo discorso vale per le erogazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche o anche per donazioni effettuate per le popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari.

Facendo un riepilogo possiamo quindi dire che le erogazioni liberali che sono esclusivamente detraibili nella misura del 19% sono:
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, per un importo che non può superare i 1500 euro
- Enti, fondazioni o associazioni che operano nel settore dello spettacolo, per questo spetta la detraibilità nel limite del 2% del reddito dichiarato
- Partiti e movimenti politici, per un importo che va da un minimo di 51,65 ad un massimo di 103˙291,38 euro
- Popolazioni colpite da eventi di calamità, per un limite massimo di detraibilità pari a 2065,83 euro
- Istituti scolastici di qualsiasi ordine o grado, senza alcun limite di reddito
- Erogazioni e contributi associativi donati a favore delle società di mutuo soccorso, per un massimo di 1291 euro.

Per poter dedurre o detrarre le spese sostenute per le erogazioni liberali è necessario presentare al proprio C.A.F di fiducia tutta la documentazione comprovante la donazione che può avvenire tramite bonifici o bollettini.
Nel caso in cui spettano e si decide per la detrazione del 19% per le erogazioni liberali il rigo da compilare è il seguente: quadro E,sezione I, rigo E17, E18 o E19, basterà poi inserire il codice corretto che rappresenta la vostra spesa.
Nel caso in cui le erogazioni siano anche deducibili e decidete di dedurle dal vostro reddito dovrete compilare la sezione II del quadro E, rigo E26, codice 3.

Modello 730, detrazioni spese sportive

modello 730 spese sportive Nel modello 730 o Unico anche quest'anno sono previste delle detrazioni d'imposta pari al 19% per le spese di attività sportiva sostenute da ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Le spese sportive praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni di età sono dunque detraibili nella propria dichiarazione dei redditi, quest'ultime però evidenziano delle particolarità e pongono dei limiti per la detraibilità delle stesse.

In particolare le spese per attività sportive sostenute dai ragazzi sono detraibili nella misura del 19% e non possono superare i 210,00 euro per ciascun ragazzo; inoltre quest'ultime possono essere detratte solamente se queste spese sono riconducibili ad attività sportive praticate presso associazioni sportive dilettantistiche, sulla ricevuta della palestra, della piscina o altre strutture sportive in genere, deve essere quindi specificata la dicitura A.S.D. Per essere detraibili queste spese devono tassativamente essere documentate attraverso fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da quest'ultime deve risultare ed essere visibile:
- Il nominativo della ditta, la denominazione o la ragione sociale
- La causale del pagamento
- La tipologia di attività praticata
- I dati anagrafici del ragazzo che pratica questa attività e i dati anagrafici di uno dei genitori, cioè colui che effettua il pagamento
- L'importo corrisposto per la prestazione

La detrazione d'imposta del 19% per le spese sostenute da ragazzi per praticare attività sportive dilettantistiche spetta di diritto ai familiari che hanno sostenuto la spesa, per godere quindi di questo beneficio è necessario che il figlio o i figli siano fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese da portare in detrazione sono due, quindi 210 euro più altri 210 euro non vi è alcun problema, il modello e il rigo da compilare è sempre lo stesso; se invece avete più di 2 figli che praticano sport a livello dilettantistico allora bisognerà compilare due modelli 730.
Le spese di attività sportiva praticate dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni sono detraibili nel proprio modello 730 o Unico, in particolare per il modello 730 si precisa che tali importi vanno inseriti nel quadro E, oneri e spese al rigo E16.

Scadenza Presentazione Modello 730

presentare modello 730 Cerchiamo in questo articolo di fare chiarezza e di capire entro quando deve essere presentato il Modello 730, sappiate che ogni anno ci sono modifiche alle date di presentazione, vediamo la scadenza per presentare il Modello 730 2013.
Il Modello 730 2013 deve essere presentato al proprio datore di lavoro o ente pensionistico entro il 30 Aprile solitamente ma per il 2013 la data utile è stata prorogata al 16 maggio 2013; se dovete presentare il Modello 730 ad un CAF o da un intermediario abilitato allora l'ultimo giorno utile sarà il 31 Maggio.

Se avete presentato il Modello 730 al vostro datore di lavoro o al vostro ente pensionistico quest'ultimi vi dovranno lasciare copia del 730 elaborato ed il prospetto di liquidazione 730-3 con specificate le relative trattenute o i relativi rimborsi entro il 31 maggio, per il 2013 la data ultima utile è stata prorogata al 14 giugno.

Se avete presentato il Modello 730 presso un CAF o presso un professionista sappiate che dovrete ricevere una copia della dichiarazione dei redditi ed il prospetto di liquidazione 730-3 entro il 15 giugno; per finire vi consigliamo di approfondire l'argomento e di apprendere eventuali nuove notizie sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in quanto potrebbero esserci nuove modifiche ed eventuali proroghe.

Modello 730: Spese Istruzione Detraibili al 19%

detrazione spese istruzione In materia di 730 o Unico vediamo in questa guida quali sono le spese di istruzione che possono fruire della detrazione del 19%. Possono fruire della detrazione del 19% tutte quelle spese di istruzione che rientrano in questi parametri:
- Spese di istruzione relative all'iscrizione alle scuole medie inferiori e superiori
- Tasse universitarie
- Spese di istruzione relative ai corsi universitari post-laurea vale a dire quindi master, specializzazione, conservatorie dottorati di ricerca
- Spese per la frequenza di asili nido
- Università telematiche Nel modello 730 o Unico lo studente se è percettore di reddito può autonomamente portare in detrazione queste spese e recuperare il 19% sul totale importo dichiarato.

Nel caso in cui, come spesso avviene, lo studente è privo di reddito e quindi risulta essere fiscalmente a carico del genitore dichiarante o anche ad entrambi nella misura del 50%, può ugualmente portare in detrazione le spese di istruzione sostenute nell'anno precedente, in questo caso però sarà il genitore spesso a dichiarare tale spesa ed a percepire il rimborso spettante di tale detrazione.
Un figlio in questo caso per essere fiscalmente a carico di uno o tutti e due i genitori non deve superare il limite di reddito stabilito dalla legge che è pari a 2840,51 euro.

Sono detraibili quindi tutte le spese di istruzione sostenute per corsi di istruzione secondaria, universitaria e corsi di specializzazione universitaria, quest'ultimi possono far riferimento sia a istituti o università che si trovano in Italia o all'estero.

Per fruire della detrazione bisogna tener conto delle spese di istruzione sostenute per l'anno precedente, anche se possono far riferimento a più anni; in materia fiscale alcuni chiarimenti da parte degli organi competenti ci dicono che in questo caso come del resto in tutte le spese indicate nel quadro 'E' del modello 730 vale il principio di cassa ovvero che non è rilevante l'anno a cui si riferisce la spesa ma bensì l'anno in cui è stata pagata.

Si ricorda inoltre che sono detraibili tutte quelle spese sostenute anche per gli studenti universitari fuori corso, senza farne distinzioni. Al contrario di come si pensa non risultano essere invece detraibili tutte quelle spese sostenute per:
- Acquisto di libri e materiale didattico quali cancelleria e strumenti musicali
- Spese per viaggi
- Spese sostenute per contributi pagati alle università pubbliche per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero.

Risultano essere invece detraibili le spese sostenute per i test di preselezione delle facoltà universitarie a numero chiuso. Per quello che concerne la detrazione del 19% di spese sostenute per la frequenza agli asili nido possiamo dire che l'importo massimo detraibile è pari a 632,00 euro annui per ciascun figlio frequentante l'asilo nido. Le spese di istruzione vanno indicate nel quadro E del modello 730 al rigo E13, mentre invece le spese detraibili per asili nido vanno indicate nei righi E17, E18 e E19, questi riquadri sono denominati 'altre spese' e la frequenza di asili nido è contraddistinta dal codice 33.

Quando si presenta la propria dichiarazione dei redditi al proprio C.A.F di fiducia o al proprio commercialista è necessario produrre tutte le ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle spese di istruzione, saranno sufficienti ricevute fiscali, bollettini postali o bonifici.

Deduzione Contributi Colf e Badanti Modello 730

detrazioni modello 730 badanti Con la propria dichiarazione dei redditi è possibile portare in deduzione anche dal proprio reddito complessivo i contributi versati per le colf o badanti. E' possibile quindi dedurre dal proprio reddito le spese sostenute per il pagamento dei contributi previdenziali versati per addetti ai servizi domestici e familiari. Con questa legge lo Stato ha voluto dare la possibilità ed aiutare tutte quelle famiglie che si avvalgono della collaborazione di colf, badanti, baby-sitter o persone che assistono gli anziani in difficoltà.

L'agevolazione fiscale da la possibilità quindi di dedurre, dal proprio reddito complessivo, i contributi previdenziali versati all'ente pensionistico per la sola quota a carico del datore di lavoro. La somma dei contributi non è standard, non è quindi uguale per tutti, ma dipende dalla retribuzione che viene percepita dal lavoratore. Per poter fruire di questa agevolazione è importante sapere che chi presenta la dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Unico, deve essere il datore di lavoro del proprio collaboratore domestico o familiare, è inoltre possibile però che, i contributi previdenziali versati per colf o badanti possono essere dedotti dal reddito anche nel caso in cui il datore di lavoro sia fiscalmente a carico di un proprio familiare.

Il limite massimo per la deduzione dei contributi previdenziali versati per colf o badanti non può superare i 1549,37 euro annui, perciò le quote superiori a questo importo non potranno essere dedotte dal proprio reddito complessivo. La quota dei contributi versati per le Colf o Badanti va indicata nel modello 730 al quadro E, sezione II, al rigo E23 'contributi addetti ai servizi domestici e familiari'.

Nel modello unico invece i contributi previdenziali versati per le Colf o Badanti vanno indicati nel quadro RP, sezione II, al rigo RP23. La documentazione necessaria da presentare al C.A.F. o al commercialista cui intendete affidare la vostra dichiarazione dei redditi per la deduzione dei contributi previdenziali per Colf e Badanti è la seguente:
- Ricevute di pagamento dei contributi previdenziali versati nell'anno precedente, per non sbagliare si precisa che, i contributi per le Colf o Badanti sono suddivisi in 4 trimestri e quindi al momento della presentazione del proprio 730 o Unico le ricevute da presentare sono 4.

Si riportano di seguito le scadenze dei pagamenti per i contributi Colf e Badanti:
- 1° trimestre : si paga dal 1° al 10 Aprile
- 2° trimestre: si paga dal 1° al 10 Luglio
- 3° trimestre: si paga dal 1° al 10 Ottobre
- 4° trimestre: si paga dal 1° al 10 Gennaio